L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.
Il servizio di spiagge attrezzate è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.
La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:
A seconda delle strutture ricettive, di cui sopra, la domanda deve essere corredata da ulteriore documentazione.
Comparto alberghiero.
I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri alla domanda devono allegare la seguente documentazione:
Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura.
Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) alla domanda devono allegare la seguente documentazione:
Comparto ostelli della gioventù.
L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.
Comparto attività agrituristiche.
Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all' Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 c.c., esercitano un' attività diretta alla coltivazione del fondo.
L' attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all' attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull'agriturismo.
Per ottenere l'esercizio delle strutture di agriturismo i titolari o i gestori devono presentare al Comune competente per territorio dichiarazione d'inizio attività dichiarando:
Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, in caso di lievi carenze e irregolarità, entro sessanta giorni, può formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento. In caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione, opportunamente verificate, da effettuarsi entro il termine che verrà stabilito dallo stesso.
Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:
Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:
Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.
Comparto affittacamere.
Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge regionale 11/99, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della legge n. 217 del 1983.
Comparto stabilimenti balneari.
Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:
Comparto darsene.
Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:
Comparto associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 della legge regionale 11/99, sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:
Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.
Bed & Breakfast
Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.
L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della l. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della l.r. 11/1999.
Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività , ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Asili nido gestiti da privati
I soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare domanda, in carta legale, di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento al Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la struttura, unitamente alla seguente documentazione: