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Ordinanza Sindacale n. 21 del 06.08.2026

Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità in occasione della notte bianca del 12 agosto e del concerto di Andrea Sannino del 22 agosto

Data :

6 agosto 2026

Categorie:
Comune
Ordinanza Sindacale n. 21 del 06.08.2026
Municipium

Descrizione

per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della vivibilità urbana, nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e nelle aree immediatamente adiacenti
interessate dall’afflusso e dal deflusso del pubblico:

  • dalle ore 17.00 del 12 agosto 2026 alle ore 04.00 del 13 agosto 2026, in occasione della “Notte Bianca”
  • dalle ore 17.00 del 22 agosto 2026 alle ore 02.00 del 23 agosto 2026, in occasione del concerto di Andrea Sannino

1. è vietato a chiunque introdurre, detenere, consumare o abbandonare bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro, lattine metalliche e bottiglie di plastica munite di tappo;
2. è vietato ai pubblici esercizi, agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita, agli operatori del commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, ai circoli privati, alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e a qualsiasi altra attività autorizzata alla vendita o alla somministrazione di bevande:

  1. vendere per asporto, somministrare, distribuire o cedere a qualsiasi titolo bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro o in lattine metalliche;
  2. vendere per asporto, somministrare, distribuire o cedere bottiglie di plastica munite di tappo. Il tappo dovrà essere rimosso al momento della vendita o della consegna al consumatore;
  3. effettuare le predette vendite o cessioni mediante distributori automatici, qualora le bevande siano contenute nei recipienti vietati dalla presente ordinanza;

3. la somministrazione e la vendita per asporto delle bevande sono consentite esclusivamente previa mescita in bicchieri di carta, plastica o altro materiale leggero e non contundente, con esclusione assoluta del vetro e delle lattine metalliche;
4. i divieti si applicano anche alle aree esterne di pertinenza degli esercizi, ai dehors e alle aree pubbliche legittimamente occupate ricadenti nei luoghi interessati dalle manifestazioni e nelle relative aree adiacenti;
5. resta consentita la somministrazione e il consumo di bevande all’interno dei locali chiusi, purché i contenitori in vetro, le lattine metalliche e le bottiglie di plastica munite di tappo non siano ceduti per l’asporto né portati all’esterno;
6. gli esercenti e gli altri operatori interessati sono tenuti a informare adeguatamente la clientela dei divieti stabiliti dalla presente ordinanza e ad adottare ogni misura utile a impedirne la violazione

Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2026, 16:13

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